
Sistemi Anticaduta
La Linea Della Tua Sicurezza
Unico referente di tutto il processo produttivo

Le linee vita rappresentano un sistema anti-caduta salvavita che viene installato sui tetti delle strutture per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano al di sopra di essi.
Si tratta di sistemi semplici da installare e adoperare, che da qualche anno sono diventati obbligatori per quanto riguarda specifici casi di interventi edilizi.
Le linee vita sono fondamentali per assicurare che gli operai lavorino in sicurezza al di sopra di un tetto, e necessitano l’aggiunta di adeguati indumenti di lavoro ai quali potersi collegare.

linea vita non compare nelle norme tecniche di riferimento, come definizione di un prodotto
Le norme tecniche sono quei documenti che definiscono le caratteristiche, le prestazioni, i metodi di prova di prodotti, processi e servizi, fornendo anche un glossario sui termini da utilizzare.
le norme tecniche più conosciute dagli addetti ai lavori, la UNI EN 795 e la UNI 11578 parlano di “linee di ancoraggio flessibili/rigide orizzontali“. La norma tecnica UNI 11560 che tratta invece della progettazione e dell”installazione, parla di “ancoraggi lineari” e di “sistemi ancoraggi lineari“.
Il termine “linea vita” fa capolino nel testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dove le linee vita sono inserite in un elenco piuttosto promiscuo di prodotti, senza che ne sia data una definizione.
In molte leggi regionali si parla infine di “linee di ancoraggio”, in coerenza con le norme tecniche sopra citate.
Non essendoci una definizione ben precisa possiamo riferirci a cosa si intende normalmente:
una linea, ovvero un cavo o un binario rigido, orizzontale, inclinato o verticale , su cui scorre un elemento di connessione, come un moschettone, una navetta, un carrello…collegato all’imbracatura indossata da un operatore.
Una linea vita non deve avere per forza un andamento rettilineo, ma può presentare delle curve, incrociarsi con altre linee, seguire l’andamento del colmo di un tetto o l’andamento articolato di una parete.
Ci sono diversi criteri secondo cui si possono inquadrare questi prodotti.
- • Il primo criterio può essere quello di suddividere le linee vita in orizzontali (con inclinazione massima di 15° rispetto all’orizzontale) e le linee vita inclinate-verticali
- Il secondo criterio può essere quello di suddividere le linee in flessibili e rigide. Le prime sono realizzate con cavo metallico o tessile, le seconde con profili metallici
- • Il terzo criterio può essere quello di suddividere le linee vita in permanenti e temporanee/portatili. Le prime sono destinate a rimanere stabilmente in dotazione ad un edificio, le seconde sono destinate ad essere installate, utilizzate e successivamente rimosse ed eventualmente riutilizzate in un altro in maniera analoga ad un dispositivo di protezione individuale.
Le linee rigide sono realizzate con profilati in alluminio o in acciaio.
Il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, D.lgs 81/08, all’articolo Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione indica, durante la progettazione dell’opera (si parla di edilizia) e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, di prediporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori……tale fascicolo deve essere preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Per garantire la sicurezza durante i lavori in quota di piccola entità, anche se non vengono citate specifiche categorie di prodotti, non ci sono alternative alle linee vita, ma l’obbligo effettivo di installazione ed il momento in cui installare una linea vita viene sempre definito da leggi di tipo locale.
Ad oggi ci sono leggi di questo tipo in quasi tutte le regioni del nord Italia, in molte regioni del centro e, per quanto riguarda il sud, in Sicilia.
Il momento ideale per il montaggio di una linea di ancoraggio sul tetto della propria abitazione è quello in cui il tetto stesso viene realizzato (ovvero in fase di costruzione dell’edificio) o in occasione di una manutenzione straordinaria. In queste fasi risultano infatti esposte le parti della struttura a cui fissare gli elementi della linea vita.
Proprio per questo motivo le regioni che hanno reso obbligatoria l’installazione di linee vita e di sistemi permanenti per la prevenzione delle cadute dall’alto hanno definito che l’installazione deve avvenire in occasione della costruzione di nuovi edifici o di manutenzioni straordinarie al tetto.
Nulla vieta, ed è anzi prassi consolidata per molti amministratori immobiliari, di commissionare l’installazione di sistemi di ancoraggio senza che su un tetto già esistente siano previsti interventi di manutenzioni straordinaria.In questo caso l’amministratore tutela responsabilmente (del resto è obbligato a farlo…) la sicurezza di operai e manutentori che dovessero accedere ad un tetto privo di altri sistemi di protezione.
La priorità nella scelta dei sistemi di protezione va sempre data ai dispositivi di protezione collettiva, come ponteggi calcolati e montati “ad hoc, “parapetti o in alternativa reti anticaduta. La linea di ancoraggio non è un dispositivo di protezione collettiva e rappresenta, nel caso di attività di cantiere, solo una scelta di ripiego nel caso in cui i dipositivi di protezione collettiva non siano utilizzabili per dimostrabili limiti tecnici.
Del resto è facilmente intuibile che, gestire delle operazioni di cantiere con cospicue movimentazioni di materiali e con la presenza di più operatori vincolati ad una linea vita non sia proprio agevole.
In teoria un sistema costituito solo da ganci, permette, tramite progressione con due sistemi di collegamento (ad esempio due cordini anticaduta), di operare in sicurezza tramite una continua sequenza di agganci e successivi disimpegni dai ganci appena sorpassati. Si tratta in pratica, di un sistema poco ergonomico, che dovrebbe essere valutato solo come alternativa in tutti quei casi in cui, per caratteristiche strutturali della copertura, non sia installabile una linea vita.
In alcune regioni (ad esempio in Toscana ed in Emilia Romagna) la priorità di installazione di sistemi lineari è indicata in maniera esplicita nei regolamenti.
E’ anche vero che una linea di ancoraggio, per essere pienamente efficace ha spesso bisogno di essere integrata con ancoraggi puntuali ad esempio nelle zone di accesso al tetto, o in altre zone con rischi particolari (ad esempio sfondamento di aree della copertura o aree soggette ad effetto pendolo in caso di caduta).
Esatto, ad ogni installazione è associato un progetto piuttosto articolato ed altri documenti che rendono possibile individuare la ripartizione delle responsabilità tra le varie figure coinvolte (progettista/porogettisti; produttori degli ancoraggi; installatore)
Le soluzioni “fai da te” non accompagnate da un progetto non sono conformi alle prescrizioni delle leggi regionali e non danno garanzia di efficacia.

Sì, secondo le indicazioni dei produtturi ed eventuali integrazioni di un tecnico che ha valutato il supporto di installazione. E un argomento che su queste pagine è già stato trattato in un articolo specifico.
I costi vanno ripartiti in tre voci distinte che sono state già trattate in dettaglio :